Statuto

Allegato "A" dell'atto rep.n. 30615/18215

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Maccagno la Societa' Cooperativa denominata

"COSTA SORRISO

Societa' Cooperativa Sociale - ONLUS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' a responsabilita' limitata.

La Cooperativa potra' decidere di aderire ad una Centrale Cooperativa.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attivita' di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' funzionalmente collegata con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, come spiegato nell'art. 4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in speciale modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa si avvale nello svolgimento delle proprie attivita' delle prestazioni lavorative o di volontariato dei soci, cosi' come svolge la propria attivita' a favore dei soci fruitori dei propri servizi ovvero anche a favore di terzi interessati ad usufruire dei servizi medesimi.

Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa puo' aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento, in modo stabile o temporaneo, in conto proprio o per conto di terzi direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere delle seguenti attivita':

a) attivita' di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi.

A titolo esemplificativo:

* attivita' di assistenza domiciliare;

* attivita' integrative scolastiche;

* servizi scolastici e di assistenza, distribuzione e sorveglianza anche alle mense, nel tempo prolungato, nelle refezioni doposcolastiche, bidelleria;

* assistenza e sorveglianza su scuolabus;

* pre e post scuola;

* assistenza, animazione ed intrattenimento in centri diurni per anziani, centri e parchi estivi, centri di aggregazione ed ogni altra struttura, pubblica o privata;

* impianti sportivi;

* attivita' di turismo ed altresi' case per ferie e case vacanze;

* servizi diurni e residenziali per minori, disabili ed anziani;

* centri di riabilitazione;

* case di riposo e centri di accoglienza per anziani, autosufficienti e non, servizi integrati per residenze protette, servizi infermieristici, ASA, O.S.S., O.T.A. sanitario della riabilitazione in genere, gestione di Fondazioni, R.S.A. e reparti ospedalieri;

* trasporto di cose e persone nell'ambito delle attivita' educative, scolastiche, sociali, sanitarie, assistenziali in genere;

* scuole ed istituti educativi in genere, scuole materne, ludoteche, nidi d'infanzia:

* centri di aggregazione giovanile, di prevenzione delle tossicodipendenze o delle devianze in genere;

* centri di formazione, attivita' di formazione e recupero di persone handicappate;

* centri di consulenza e formazione;

* mostre, conferenze, convegni, ricerche, spettacoli, parchi estivi;

* corsi riqualificazione professionale nello specifico settore delle attivita' socio - educative - assistenziali;

b) attivita' di inserimento lavorativo attraverso assunzione, esecuzione di commesse di lavoro, subforniture, per conto di imprese, enti ed organismi sia pubblici che privati e di qualsiasi altro committente non compreso nei precedenti, nei settori qui di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* ristorazione anche collettiva e scolastica, somministrazione alimenti e bevande, gestione di mense, bar, tavole calde e fredde, produzione pasti, fornitura derrate alimentari, rinfreschi;

* facchinaggio, pulizia, sanificazione, imballaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria anche di immobili;

* recapito plichi, documenti e materiali pubblicitario;

* lavorazione, produzione e vendita di oggettistica e prodotti da regalo di qualsiasi genere;

* servizi di portineria e di custodia;

* coltivazione, lavorazione e vendita di piante e loro derivati,  manutenzione  di giardini, verde pubblico o privato;

* strumenti di informazione e di pubblicita', sistemi informatici in genere, pubblicazioni in genere, giornali (esclusi i quotidiani);

* sistemi di qualita', controllo e sicurezza sul lavoro, modelli di gestione e controllo della organizzazione aziendale;

* smaltimento, raccolta e riciclo rifiuti anche speciali;

* centro servizi meccanografici con elaborazione dati e programmazione software, realizzazione di siti web, creazione di archivi digitali, inserimento e rilevazione dati;

* servizi cimiteriali;

* servizio di lavanderia;

* imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed esterni, lavori di tappezzeria e manutenzione;

* trasporti di cose o persone in genere, lavori di magazzinaggio, riordino archivi, sgombero locali, facchinaggio in genere, traslochi;

* gestione parcheggi pubblici o privati, compreso autosilo.

Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali;

c. assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Societa' od Imprese, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico;

d. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica nelle gestione delle attivita' di tipo A e di tipo B sara' separata.

Il collegamento funzionale tra le attivita' di cui alla lettera A ed alla lettera B del comma 1 dell'art. 1 della L.381/91 consiste nella possibilita' di organizzare, anche nell'ambito di strutture in cui vengono svolti servizi socio sanitari ed educativi, ulteriori attivita' che garantiscono una gestione piu' completa delle strutture stesse, creando cosi' maggiori possibilita' lavorative per le persone svantaggiate, nonche' favorendo da un lato l'inserimento lavorativo e dall'altro l'integrazione sociale delle persone svantaggiate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale integrazione potra' avvenire nella gestione di case di riposo e centri di accoglienza per anziani, nonche' di attivita' integrative scolastiche e attivita' connesse o affini, centri di riabilitazione mediante la gestione di servizi aggiuntivi quali mense e preparazione pasti, attivita' di manutenzione, parcheggi, pulizia e sanificazione degli ambienti, attivita' di portierato delle strutture, inserimento dati e altre attivita' non socio sanitarie. In particolare il collegamento funzionale, tra le attivita' di tipo A e di tipo B, potra' favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in un progetto che comprende una gamma di servizi vasta, importante per qualita' e quantita', coniugando l'efficienza dei servizi gestiti con l'integrazione sociale delle persone svantaggiate.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potra' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'Organo Amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.

La Cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente Statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

* partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa' che, per l'attivita' svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente Statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potra' essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attivita' di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 35 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresi' contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge puo' recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' ricorrere al Collegio arbitrale con le modalita' previste al successivo art. 35 e seguenti.

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

* per i soci prestatori: lo svolgimento di attivita' lavorativa a favore della Cooperativa;

* per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

* per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla societa', oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 35 e seguenti del presente Statuto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della societa' e' costituito:

1) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari a euro 25,00 (venticinque/00);

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio puo' possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della societa'.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunita' territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potra' deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalita' ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica / professionalita';

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella societa';

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttivita'.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;

b) la nomina, la definizione della struttura, la revoca e la sostituzione dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;

e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;

f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera e) dalla Legge n.142 del 2001;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo e' adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potra' avvenire in forma libera, ma dovra' concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarieta' o astensione;

- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovra' essere redatto apposito documento scritto nel quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovra' essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla societa' apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarieta' o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e puo' esprimere un solo voto se socio cooperatore.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della societa' o la sua trasformazione e' necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea dovra' essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale oppure spedito a mezzo posta ordinaria, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Organo Amministrativo, qualora lo richiedano almeno tre soci, e' tenuto, entro trenta giorni dalla richiesta, a convocare l'assemblea con l'ordine del giorno proposto dai soci richiedenti.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della societa' o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identita' dei partecipanti; deve altresi' indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un Notaio quanto ha per oggetto le materie indicate nelle lettere g), h) ed i) del precedente articolo 20 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'Assemblea puo' presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Varese alla quale la Cooperativa e' aderente.

Art. 25 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Non e' ammesso il voto segreto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La societa' e' alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sara' composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque, e il loro numero sara' determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo e' stato ricostituito.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

Nel caso in cui sia stato scelto quale Organo Amministrativo il Consiglio di Amministrazione e qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non e' soggetta a particolari vincoli purche' sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;

- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarieta' o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della societa' con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione e' assunta soltanto qualora pervengano alla sede della societa', nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si e' formulata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione e' conservata dalla societa' per almeno cinque anni.

Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la sede sociale oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purche' in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compiti degli amministratori)

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della societa'.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della societa' spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della societa' spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 34 (Organo di controllo)

La societa' puo' nominare un organo di controllo od un revisore.

L'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo che assume la qualifica di sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

In tutti i casi di obbligatorieta' della nomina, il sindaco unico o i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui la societa' sia tenuta a nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il sindaco unico o i sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, all'atto della nomina si puo' prevedere una diversa durata della sua carica.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il sindaco unico e' stato rinominato o il collegio e' stato ricostituito.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la societa' ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalita' dei sindaci, effettivi e supplenti, nel caso di collegio sindacale.

Il sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili.

Il compenso del sindaco unico o dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe professionali vigenti.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti sulla societa', salvo i casi in cui la stessa sia inderogabilmente attribuita al revisore legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Se del caso, la riunione potra' tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

Al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo sono attribuite sia la funzione di controllo di gestione sia quella di revisione legale dei conti.

Si applicano al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo ed in ogni caso al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutte le norme previste per quest'ultimo in materia di societa' per azioni e dalle leggi speciali, con particolare riferimento a quelle che ne disciplinano le competenze ed i poteri.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e il revisore sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, qualora non sia nominato l'organo di controllo.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalita' di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;

b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilita' del procedimento arbitrale di cui al presente articolo e' il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

Art 36 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di tre.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ovvero dal Presidente della Camera di Commercio di Varese.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, e' comunicata alla Societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non piu' di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lettera c) e dell'eventuale sovrapprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'Organo Amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovra' essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 41 (Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la Cooperativa:

(a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative e sulle societa' a responsabilita' limitata.

In originale firmato:

DANIELA MARTARELLI

CINZIA ZERELLA

ALESSANDRO BONVICINI

GOZZI SANDRO

DEDE' CRISTINA

RAFFAELLA ROTA

PAOLA AMBROGINI

PANZERI LUCIA teste

SILVIA RIGHI teste

ANDREA TOSI Notaio